Respinti gli appelli di Gtv Audiovisivi e Toptel S.r.l. per l'accesso ai benefici statali per le emittenti televisive locali
Pubblicato il: 10/17/2023
Nel contenzioso, Gtv Audiovisivi e Toptel S.r.l. sono difese dall'avvocato Nicola Massafra; Regione Campania è assistita dall'avvocato Massimo Consoli.
La Toptel S.r.l., nella qualità di esercente il marchio televisivo CANALEZERO; e GTV audiovisivi S.r.l., nella qualità di esercente i marchi televisivi Teleuniverso, Europa TV e Gari TV, inviavano istanza per l’accesso ai contributi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7.8.2014, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.9.2014, “Bando di attribuzione dei benefici alle emittenti televisive locali previsti dall’art. 45 della legge 448/98 – per l’anno 2014”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento approvato con il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5.11.2004 n. 292 (applicabile ratione temporis), i contributi di cui all’art. 45 della legge n. 448 del 1998 sono ripartiti tra le “emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno”, includendovi “l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata”.
Con la delibera n. 13 della seduta del 14.9.2015, il Co.Re.Com. Campania approvava la graduatoria escludendo CANALEZERO, Teleuniverso, Europa TV e Gari TV, in quanto l’Ispettorato Territoriale Campania del Dipartimento delle Comunicazioni certificava che non era stato possibile effettuare una copertura del segnale radioelettrico per l'emittente.
La società impugnava tale provvedimento avanti il TAR per la Campania il quale respingeva il ricorso.
Le società impugnavano tale pronuncia, deducendo che la sentenza impugnata non farebbe corretta applicazione del principio di non contestazione. In particolare, parte appellante evidenzia che l’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della ricorrente in ordine alla copertura delle emittenti, sicché tali circostanze avrebbero dovuto essere poste alla base della decisione sulla base del principio di non contestazione, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria volta a verificarne la fondatezza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte appellata costituita, in €2.500, oltre accessori come per legge.