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Negata la licenza alla vendita di articoli da fumo per la caffetteria Paszkowski di Firenze


Pubblicato il: 10/17/2023

Nella vertenza, Paszkowski S.r.l. è affiancata dagli avvocati Eugenio Dalli Cardillo e Alessandro Botto.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1570/2021 del 26 novembre 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 326/2021.

La sentenza appellata, dopo aver estromesso dal giudizio il titolare di altra rivendita di tabacchi (la n. 32), ha accolto il ricorso della Paszkowski S.r.l. (d’ora in avanti anche solo Società) contro il provvedimento del 4 febbraio 2021 con cui l’Agenzia ha rigettato l’istanza della ricorrente di rinnovo biennale dell’autorizzazione alla vendita di articoli da fumo ed ha disposto la contestuale soppressione del patentino n. 100225 per mancanza del requisito della distanza minima di mt. 100 tra il locale sede del patentino e la più vicina rivendita ordinaria di tabacchi.

In sintesi la società appellata, titolare del “Caffè Paszkowski”, locale storico di Firenze sito in piazza della Repubblica (al n. 32/R), esercita anche l’attività di rivendita di tabacchi in forza del patentino rilasciatole per la prima volta nel 1975 per la vendita di generi di monopolio. Con il provvedimento impugnato, però, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le ha negato il rinnovo dell’autorizzazione alla vendita e nel contempo ha disposto la soppressione del patentino: ciò, per essere emerso che tra l’esercizio gestito dalla Società e la più vicina rivendita di tabacchi (la n. 32, aggregata al patentino), sita anch’essa in piazza della Repubblica (al numero civico 24/R), intercorre una distanza di mt. 44, inferiore ai mt. 100 indicati come distanza minima dall’art. 7, comma 3, lett. c), del d.m. n. 38/2013. Anche rispetto ad un’altra rivendita (la n. 114, con sede in via Brunelleschi n. 16/R) è emerso che la distanza è di mt. 52, quindi inferiore alla distanza minima di mt. 100 ora vista.

Avendo la Paszkowski S.r.l. impugnato il diniego, il T.A.R. ha accolto il ricorso, considerando fondata, anzitutto, la doglianza di difformità tra il c.d. preavviso di rigetto e il provvedimento finale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.