Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto l'appello di Roma Capitale contro Vivenda S.r.l.


Pubblicato il: 10/18/2023

Nel contenzioso, Roma Capitale è affiancata dall'avvocato Domenico Rossi; Vivenda S.r.l. è assistita dall'avvocato Italia Camperchioli.

Con la sentenza appellata (n. 03248/2022) è stato accolto il ricorso proposto da Vivenda s.r.l. per l’annullamento degli atti afferenti il pagamento dal canone unico patrimoniale.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze. La ricorrente Vivenda s.r.l. svolge l’attività di restauro conservativo di immobili privati, ecclesiastici e pubblici e finanzia in parte i lavori mediante le affissioni pubblicitarie su pannelli predisposti sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri eretti per i lavori. Vivenda, al fine di ottenere l’autorizzazione ad esporre pannelli pubblicitari sui ponteggi e sulle recinzioni di nuovi cantieri, ha presentato tre diverse istanze al Comune di Roma Capitale.

Con il ricorso Vivenda ha impugnato le comunicazioni di Roma Capitale mediante le quali viene richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale per gli immobili anzidetti.

Il Tar ha evidenziato che il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato. Secondo il Tar il legislatore ha infatti delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza tuttavia poter superare la soglia predefinita del gettito.

Il Comune di Roma Capitale ha appellato la sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di Euro 6.000/00 (Seimila/00) oltre accessori di legge.