Accolto il ricorso in ottemperanza avanzato dalla società Eurowork
Pubblicato il: 10/18/2023
Nel contenzioso, la società Eurowork S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Lofoco.
La società Eurowork S.r.l. ha avanzato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 04715/2022 relativa all’annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'Appalto integrato per i lavori di demolizione della scuola media V. Bachelet e ricostruzione del nuovo plesso scolastico, Comune di Condofuri, intervenuta a favore dell'impresa EUROWORK s.r.l. e di tutti gli atti e i verbali relativi.
La sentenza oggetto di ottemperanza era stata emessa in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, n. 951/2021, che aveva respinto il ricorso di primo grado di Edilzito s.r.l., con consequenziale caducazione del provvedimento di aggiudicazione a Edilzito s.r.l. e del contratto di appalto medio tempore stipulato tra questa e la stazione appaltante ed obbligo della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto (come disposto in prima battuta) alla Eurowork s.r.l.
Eurowork chiede pertanto che il Comune venga condannato all’aggiudicazione in suo favore dell’intero appalto integrato, dovendo la determina n. 109 del 25 ottobre 2022 intendersi nulla per violazione del giudicato, ritenendo del tutto illegittimo il rifiuto del Comune di addivenire alla stipula del contratto, nonché la condanna del Comune, avuto riguardo al comportamento tenuto, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipula dell’aggiudicazione definitiva, in via equitativa, anche parametrata all’utile di impresa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04715/2022, ordina al Comune di Condofuri di dar seguito all’aggiudicazione già intervenuta a favore di Eurowork con la stipula del consequenziale contratto entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica se anteriore. Decorso tale termine nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con possibilità di delega, che provvederà entro il successivo termine di venti giorni su istanza di parte.
Condanna il Comune di Condofuri alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri accessori, se dovuti come per legge ed oltre alla refusione del contributo unificato.