Rigettato il ricorso di Rock And River per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei versanti rocciosi stradali in Umbria
Pubblicato il: 10/19/2023
Nella vertenza, Rock And River S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pierlorenzo Boccanera e Mario Sanino; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Ivana Rosa Di Chio, Gianluca Como e Monica Cervone; CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori è difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Maria Ida Leonardo.
La società Rock And River S.r.l. aveva partecipato, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale (SIOSS) s.r.l., alla procedura negoziata indetta da ANAS per l’affidamento di un «Accordo Quadro Quadriennale per l’esecuzione dei lavori di sistemazione diversanti rocciosi e protezione del corpo stradale - Lotto 10 Umbria». La sua offerta tecnico-economica è risultata prima nella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice.
I lavori oggetto dell’appalto sono stati suddivisi nella categoria prevalente OS 12-B (per un importo di 7.000.000,00 di euro), nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG 3 (per l’importo di 1.500.000,00 di euro) e nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS 21 (importo di 1.500.000,00 di euro).
Con provvedimento del 6 giugno 2022 il raggruppamento è stato escluso per il difetto di qualificazione della mandataria Rock and River nella categoria OS21.
La Rock and River ha impugnato il provvedimento con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria che, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sull’essenziale considerazione che il requisito della mandataria è insufficiente per la qualificazione nella categoria OS21 (a qualificazione obbligatoria); per cui l’intero raggruppamento doveva essere escluso.
La società, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.