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Improcedibile per difetto di interesse nel ricorso di D.I.C. Costruzioni


Pubblicato il: 10/19/2023

Nel contenzioso, D.I.C. Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Eliseo Laurenza; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Giovanna Albanese.

La D.L.C. Costruzioni s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 1 febbraio 2023, n. 1824 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, che ha accolto, nei sensi di cui alla motivazione, il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale 24 novembre 2022, disponente l’aggiudicazione, in favore de La Vittoria s.r.l., della procedura di gara telematica per l’affidamento dei lavori presso l’I.I.S. “P. Baffi” di Fiumicino, concernenti il “rifacimento tratti fognari, ristrutturazione pareti divisorie lesionate, bonifica umidità di risalita visibile all’interno della struttura scolastica”.

All’esito dell’esame delle offerte economiche è risultato che tre concorrenti hanno presentato lo stesso ribasso; conseguentemente la stazione appaltante ha richiesto un’offerta migliorativa, espressa in ribasso percentuale; in particolare l’appellante ha presentato il ribasso del 31,01963 per cento, mentre l’aggiudicataria La Vittoria il ribasso del 35,001 per cento.

Con il ricorso di primo grado la D.L.C. Costruzioni s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione deducendo che l’offerta della controinteressata doveva essere esclusa in quanto anomala.

Con il ricorso in appello la D.L.C. Costruzioni s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, nell’assunto di non essere a conoscenza della soglia di anomalia trattandosi di procedura telematica; in ogni caso, nella fase dell’offerta migliorativa la soglia di anomalia non può essere uguale a quella del segmento ordinario della procedura; ha inoltre contestato l’operatività della clausola di esclusione automatica essendo stati invitati solamente tre operatori (di cui uno non ha poi presentato la sua offerta migliorativa).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

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