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Accolto l'appello di Clientearth Aisbl e Lipu per la tutela degli ecosistemi del Lago di Vico


Pubblicato il: 10/20/2023

Nel contenzioso, Clientearth Aisbl e da Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Odv sono affiancate dagli avvocati Andrea Farì e Luigi Conti di Ambientalex; Regione Lazio è affiancata dall'avvocato Fiammetta Fusco.

L’associazione ClientEarth AISBL - quale organizzazione non - profit con sede in Bruxelles avente con finalità di protezione degli ecosistemi, le persone ed il pianeta - e la Lega Italiana Protezione Uccelli, Lipu ODV, adivano il T.a.r. per il Lazio chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull’istanza-diffida di provvedere presentata in data 15 giugno 2022, a mezzo pec, avente ad oggetto l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 152 del d.l.gs. 3 aprile 2006, n. 152, in combinato disposto con l’art. 19 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14, in relazione agli obblighi discendenti dalla D.G.R. n. 43 del 15 febbraio 2013, poi ribaditi in termini analoghi dalla D.G.R. n. 276 del 19 maggio 2020.

Allegavano le ricorrenti che, secondo le informazioni acquisite in sede di accesso agli atti, non risultavano essere state adottate azioni di carattere preventivo e correttivo per il contrasto del fenomeno della fioritura algale del lago di Vico.

Con il ricorso articolato in primo grado, esse impugnavano l’inerzia della Regione Lazio nell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r. ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite. Nello specifico, il primo giudice ha attribuito rilievo dirimente a quanto riportato nella nota con cui la Direzione Ambiente della Regione ha riscontrato la suddetta diffida (nota prot. n. 692791 del 13 luglio 2022), ritenendo insussistente il contestato silenzio inadempimento.

La sentenza è stata impugnata dalle associazioni ricorrenti, rimaste soccombenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 3870 del 2023, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Lazio di adottare, nei sensi indicati in motivazione, un provvedimento espresso sull’istanza – diffida presentata dalle Associazioni appellanti in data 15 giugno 2022 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza. Condanna la Regione Lazio alla rifusione in favore delle appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge.