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Inammissibile il ricorso di Radio Sudtirol per l'accesso ai contributi provinciali


Pubblicato il: 10/21/2023

Nel contenzioso, la società Radio Sudtirol S.r.l. è affiancata dall'avvocato Roberto Continisio; la Provincia Autonoma di Bolzano è difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Planker e Cristina Bernardi.

Radio Sudtirol s.r.l. ha appellato la sentenza n. 183/2023 con la quale il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto n. 3315/2023 della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 22.3.2023, con il quale l’Ente aveva disposto la revoca di contributi concessi ai sensi della L.P. n. 6/2022, per gli anni 2019 e 2021.

Si è costituita in giudizio la Provincia deducendo l’inammissibilità del ricorso per violazione della previsione di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., nonché l’infondatezza dello stesso.

Il T.R.G.A. ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa indicazione dei fatti di rilievo per la decisione, nonché per la mancata precisa e specifica declinazione dei motivi di diritto. In particolare, il T.R.G.A ha ritenuto le censure “avulse dal loro preciso contesto fattuale e strutturate in modo generico e impenetrabile, in aperta inosservanza dell’onere di specifica allegazione e in chiaro conflitto con i principi anzi detti”. Secondo il T.R.G.A. non sarebbero, infatti, “desumibili i fatti sottesi al provvedimento impugnato”, né evincibile “la specifica allegazione dei vizi”; la mera affermazione per la quale l’Amministrazione, a distanza di tre anni dalla concessione del contributo, non poteva richiedere integrazioni documentali né procedere alla revoca del beneficio, “oltre che avulsa da ogni contesto fattuale utile a comprenderne la portata in relazione al caso specifico”, sarebbe risultata “anche priva del benché minimo riferimento al principio di diritto che si ritiene disatteso”. Inoltre, mancava, secondo il T.R.GA., “l’allegazione degli elementi minimi necessari ad apprezzare la censura, che resta, in definitiva, inintelligibile e irrimediabilmente generica”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): dichiara il ricorso in appello inammissibile; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.