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Respinto il ricorso della Sica S.r.l. contro il Comune di Napoli


Pubblicato il: 10/21/2023

Nel contenzioso, la società Sica S.r.l. è difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo; il Comune di Napoli è assistito dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo e Fabio Maria Ferrari.

La società Sica S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli (Sezione Quarta) n. 02758/2019.

Con detta sentenza, e il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli ha respinto il ricorso proposto avverso: i) l’ordinanza prot. n.6101 del 13.11.2013, con cui il Dirigente della Direzione Centrale Ambiente del Comune di Napoli aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva (consistente in un corpo di fabbrica di circa 100 mq in ferro e muratura con annessa scala, realizzato in adiacenza a preesistente locale al piano seminterrato adibito ad attività di intrattenimento e denominato “Disco Beer”) e della sua area di sedime, ricadenti nella particella 185, foglio 184, del N.C.T.; ii) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la disposizione dirigenziale n. 252 del 19.04.2012 di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire.

La Sica s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. deducendo di non aver mai autorizzato le opere e di esser stata parte di un contenzioso civile contro la parte locataria, poi conclusasi con un accordo transattivo. Inoltre, la Società ha dedotto la violazione della normativa urbanistica ed edilizia relativa all’area e ha evidenziato la carenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento.

Il T.A.R. per la Campania ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato. In particolare, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte relativa all’ordinanza di demolizione n. 252/2012, non tempestivamente impugnata. In ordine al provvedimento di acquisizione il T.A.R. ha osservato che tale atto è doveroso in caso di mancata esecuzione della demolizione.

La Società ha proposto ricorso in appello articolando due motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Sica s.r.l. a rifondere al Comune di Napoli le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

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