Accolto l'appello di Service One S.r.l. contro CVM S.r.l.
Pubblicato il: 10/17/2023
Nella vertenza, la società Service One S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Pianesi; Cvm Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l. è assistita dall'avvocato Giuseppe Campanile.
Con atto notificato in data 2 febbraio 2023 e depositato in pari data ServiceOne S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 34/2023 che in accoglimento del ricorso proposto da C.V.M. Cilifrese Vincenzo Multiservizi S.r.l. seconda graduata nella “Procedura aperta per la gestione dei servizi cimiteriali e delle lampade votive presso il cimitero di Grottaglie (TA) CIG 9089248CB8” ha annullato la Determinazione Dirigenziale del 9.8.2022, n. 740, assunta dal Comune di Grottaglie (TA), con cui era stata aggiudicata la gara all’odierna appellante.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze attoree sulla base del rilievo che alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla gara ServiceOne fosse dichiaratamente non in possesso della certificazione di qualità ISO 45001 espressamente richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 11 della lex specialis di gara. Con l’atto di appello ServiceOne ha formulato due motivi avverso la sentenza di prime cure. Si è costituita l’appellata C.V.M., instando per il rigetto dell’appello e dell’istanza di sospensiva.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha chiarito come la clausola della lex specialis che richieda a pena di esclusione una certificazione di qualità non più esistente e sostituita da altra certificazione è nulla per impossibilità dell'oggetto ed è da considerarsi come non apposta.
Inoltre, il principio espresso dalla giurisprudenza, relativo alla scadenza delle certificazioni in corso di gara e al successivo rilascio del certificato di rinnovo, secondo cui ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine “burocratico relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell’organismo competente” è applicabile in un’ottica sostanzialista, avuto tra l’altro riguardo all’erroneità della clausola della lex specialis di gara, al fine di superare una lettura incentrata sul mero possesso formale del documento, che attesta il possesso di requisiti e caratteristiche dell’operatore economico chiaramente già presenti al momento della richiesta del documento medesimo, in funzione peraltro del principio di favor partecipationis.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa le spese di lite del doppio grado.