Respinto l'appello di Orizon Humanitas ed Excursor per i sostegni alla competitività delle imprese turistiche
Pubblicato il: 10/24/2023
Nel contenzioso, Orizon Humanitas Italia S.r.l.s. ed Excursor S.r.l.s. sono affiancate dagli avvocati Natalia Paoletti e Nicolò Paoletti; Regione Calabria è difesa dall'avvocato Domenico Gullo.
La Società Orizon Humanitas Italia s.r.l.s. e la Excursor s.r.l.s. presentavano domanda di partecipazione (identificate rispettivamente con i numeri 264 e 389) al bando, per un’attività di noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, Codice ATECO 77.21.02, Ambito prioritario 2, rafforzamento e qualificazione degli altri servizi turistici.
Con decreto dirigenziale n. 6585 del 22 giugno 2018 venivano approvate le graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico, nelle quali entrambe le dette società risultavano “non ammessa alla successiva valutazione di merito ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera a) dell'Avviso pubblico”, disposizione in base alla quale “alla data di presentazione della domanda, i proponenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Svolgere la propria attività nell’ambito di uno dei settori economici riportati all’art. 5 del presente Avviso”.
A fronte di ciò, Orizon Humunitas Italia s.r.l.s. ed Excursor s.r.l.s. proponevano ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della Calabria, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di esclusione in quanto illegittimi.
Con sentenza 21 febbraio 2019, n. 377, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che il provvedimento gravato fosse un atto meramente confermativo di un precedente invece non impugnato. Avverso tale decisione le ricorrenti interponevano appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “Eccesso di potere. Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto”. Riproponevano quindi i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice.
Si costituivano la Regione Calabria e la società Gambero Rosso s.a.s., insistendo per la reiezione del gravame in quanto infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l’inammissibilità del ricorso di primo grado.