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Il Comune di Nocera Inferiore vince il contenzioso in Consiglio di Stato contro Zarrella S.r.l.


Pubblicato il: 10/25/2023

Nel contenzioso, il Comune di Nocera Inferiore è affiancato dall'avvocato Sabato Criscuolo; la società Zarrella S.r.l. è difesa dall'avvocato Marcello Fortunato.

Con il ricorso proposto in primo grado innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, la società appellata esponeva di essere proprietaria di alcune aree ubicate alla Via Padula del Comune di Nocera Inferiore, alcune delle quali già edificate, per la maggior parte ricomprese: nell’ambito della Zona Omogenea “D1 - aree attrezzature per attività produttive e relativi possibili ampliamenti” del Piano Strutturale vigente -PUC approvato giusta delibera di C.C. n. 12 del 28 luglio 2016; nell’ambito della Zona “PIP Fosso Imperatore Sud (art. 30 NTA Operativo)” del Piano Operativo del suddetto Piano generale.

Di aver depositato, in data 16 dicembre 2021, istanza volta al rilascio di un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un opificio per la produzione di carpenteria metallica e simili; che il Comune, attivata l’istruttoria, con nota del 14 gennaio 2022 aveva comunicato i motivi ostativi, asserendo che l’area oggetto di intervento è secondo il PUC vigente da sottoporre a preventivo piano urbanistico attuativo.

Di aver impugnato il provvedimento di diniego con ricorso iscritto al numero di registro generale 787/2022, definito con sentenza del T.a.r. di Salerno n. 1409/2022, di accoglimento per riconosciuta violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990.

Il ricorso veniva integrato, altresì, con successivi motivi aggiunti, dedotti avverso l’adozione dell’ulteriore diniego di cui al provvedimento del Dirigente S.U.A.P. del 26 luglio 2023, prot. n. 46850.

Con la sentenza in forma semplificata oggetto dell’odierna impugnativa, il T.a.r.: ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse; ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti; ha accolto nel merito i motivi aggiunti ritenendo fondate, nonché assorbenti, le censure di cui al quarto e quinto motivo; ha compensato tra le parti le spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 9673 del 2022, di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge i motivi aggiunti proposti in primo grado.