Rigettato il ricorso tributario di Leonardo S.p.A. concernente l'Ires del 2008
Pubblicato il: 10/19/2023
Nella vertenza, Leonardo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Mazza e Luciano Bonito Oliva.
Finmeccanica Spa (poi Leonardo Finmeccanica Spa, poi Leonardo Spa) presentava il 18.6.2010, in relazione all’anno 2008, istanza di rimborso dell’Ires che riteneva di avere versato in eccesso, nella misura di Euro 4.966.252,00, con riferimento ai redditi percepiti e riversati da società controllata estera, ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 89 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), ed invocando perciò l’esclusione dalla base imponibile del 95% delle somme ricevute.
Chiariva l’istante di essere la consolidante fiscale della Società Alenia (consolidata), che deteneva una partecipazione in un Gruppo di Interesse Economico (GIE) di diritto francese assoggettato, nel diritto transalpino, al regime della trasparenza. La compartecipazione italo-francese è stata diretta alla realizzazione di un progetto industriale finalizzato alla costruzione di aeromobili, denominato ATR 42, sulla base di un Accordo intergovernativo. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza di rimborso proposta dalla contribuente.
Formatosi il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, Leonardo Finmeccanica Spa impugnava il diniego tacito di rimborso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo, tra l’altro, “l’assenza di un divieto di doppia esenzione nel sistema tributario nazionale” (controric., p. 4). La CTP rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo inapplicabile il disposto di cui all’art. 89 del Tuir, perché nel caso di specie gli utili distribuiti non avevano scontato alcuna tassazione in capo all’ente di diritto francese che li aveva prodotti.
Leonardo Spa spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione della CTP, e negava il diritto della contribuente di conseguire il domandato rimborso.
Ha impugnato per cassazione la pronuncia della CTR la Leonardo Spa, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore. La società ha pure depositato memoria.
La Cassazione rigetta il ricorso introdotto da Leonardo Spa., in persona del legale rappresentante pro tempore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 16.000,00, oltre spese prenotate a debito.