Rigettato il ricorso di Autostern contro la Provincia di Frosinone
Pubblicato il: 10/26/2023
Nel contenzioso, la società Autostern S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianfranco Passalacqua; la Provincia di Frosinone è assistita dall'avvocato Fabio Padovani; Regione Lazio è difesa dall'avvocato Roberta Barone.
Con atto notificato in data 1 febbraio 2018 e depositato il successivo 14 febbraio il Fallimento della Società Autostern S.r.l. in Liquidazione ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda quater, 11 luglio 2018 n. 8219, che ha rigettato il ricorso proposto dalla società in bonis relativamente alla richiesta di condanna del Comune di Frosinone e della Regione Lazio al risarcimento del danno da ritardo nell’adozione, ex art. 27 l.r., 29/1997, del regolamento attuativo del DPR 27 febbraio 2009, n. 127, istitutivo del Monumento Naturale Bosco Faito.
La Società Autostern S.r.l. agiva innanzi al Tar capitolino contro il silenzio serbato dalla Provincia di Frosinone in ordine all’invito-diffida trasmesso in data 13 marzo 2012 recante la richiesta di adozione di ogni opportuno provvedimento ai fini dell’attuazione del DPR 27 febbraio 2009, n. 127, istitutivo del Monumento Naturale Bosco Faito, ricadente interamente nella proprietà della società istante, ivi compresa l’adozione del regolamento ex art. 27 L.R. 29/1997, nonché per il risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza n. 5861 dell’11 giugno 2013, il Tar accoglieva l’impugnazione del silenzio, sul presupposto che l’omissione nell’adozione del dovuto atto di regolazione incidesse immediatamente nella sfera giuridica della società ricorrente, in qualità di unica proprietaria del lotto sottoposto a tutela naturalistica ed accertava la sussistenza del dovere di provvedere in capo ad entrambe le amministrazioni evocate in giudizio, alla luce della normativa di riferimento.
Il Tar con l’indicata sentenza dichiarava pertanto l’obbligo per le amministrazioni intimate di procedere, entro il termine di 60 giorni, all’adozione del regolamento del Monumento naturale Bosco Faito, ultimando la procedura già avviata con il tavolo tecnico del 7.1.2013.
Il giudice di prime cure con la sentenza appellata ha rigettato l’istanza risarcitoria, rilevando preliminarmente l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del regolamento del Monumento naturale Bosco Faito e come la ricorrente nella memoria di discussione avesse insistito nella domanda risarcitoria con riferimento al comportamento dilatorio e antigiuridico delle Amministrazioni resistenti, che aveva reso particolarmente gravoso l’iter di adozione del regolamento, durato alcuni anni, nonostante il termine di sessanta giorni fissato con la prima sentenza del Tar.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, confermando la sentenza appellata con diversa motivazione.