Il CdS si pronuncia in materia di analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per i servizi postali
Pubblicato il: 10/27/2023
Nella vertenza, Poste Italiane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Carlo Mirabile; AICAI è difesa dall'avvocato Massimo Giordano; Fulmine Group S.r.l. è assistita dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni.
Il Consilgio di Stato si pronuncia su due distinti ricorsi, riuniti in sede giurisdizionale, avanzati per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma (sez. IV bis) n. 11416/2022.
Con l’originario ricorso di primo grado Poste Italiane s.p.a., fornitore del servizio postale universale sul territorio nazionale, impugnava, con richiesta di annullamento, la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 412/14/CONS riguardante, nell’ambito del servizio postale universale e, l’analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012.
L'Autorità di regolazione, una volta quantificato il costo del servizio universale, riteneva di poter limitare i trasferimenti in favore del fornitore del servizio universale attingendo alle risorse appositamente stanziate nel bilancio dello Stato, così escludendo la necessità di una contribuzione del fondo di compensazione del servizio universale di cui all’art. 10 del d.lgs. 261 del 1999.
La società Poste Italiane s.p.a., nel mettere in discussione la metodologia di calcolo adottata, considerava la stima dell’Autorità sottodimensionata – con un costo netto che avrebbe dovuto, in tesi, essere quantificato in euro 709 milioni per il 2011 e 704 milioni per il 2012 – sicché erronea sarebbe stata la mancata attivazione del fondo di compensazione. Poste Italiane s.p.a. deduceva, dunque, in primo grado, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili a sostegno della domanda di annullamento della predetta deliberazione.
Il T.a.r. per il Lazio con sentenza n. 11416 del 2022 ha: in ragione della fondatezza del settimo motivo, annullato deliberazione impugnata nella parte in cui stabiliva che per l’anno 2011 gli operatori economici concorrenti, operanti nel settore, non fossero tenuti a contribuire al fondo di compensazione del servizio universale malgrado l’insufficienza degli specifici finanziamenti statali; rigettato, per il resto, il ricorso stante l’infondatezza delle ulteriori doglianze, non senza porre alla base della decisione anche i limiti del sindacato ammesso in sede giurisdizionale su atti espressione di discrezionalità tecnica.
Avverso la predetta sentenza sono stati interposti tre appelli – tutti volti a chiedere in parte qua e per quanto di interesse, la riforma della sentenza – dalla parte pubblica, dall’Associazione italiana corrieri aerei internazionali (AICAI) e da Poste Italiane s.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti e sulle opposizioni di terzo proposte ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a., annulla la sentenza di primo grado impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.