Il CdS si pronuncia sul ricorso per ottemperanza avanzato dalla Paradise Entertainment
Pubblicato il: 10/21/2023
Nel contenzioso, Paradise Entertainment S.r.l. è affiancata dall'avvocato Natalia Paoletti.
La società Paradise Entertainment S.r.l. ha avanzato ricroso per l’ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a. anche mediante risarcimento danni da parte del Ministero della Cultura in persona del Ministro pro-tempore (c.f. 80188210589) (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo), con l'Avvocatura Generale dello Stato, alla sentenza n. 2676/2020 del Consiglio di Stato resa nel ricorso n. 440/2010 proposto da Paradise Entertainment s.r.l. per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda Quater, n.10623/2008, resa tra le parti, che aveva confermato il rigetto di un'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di interesse culturale del film "The Storm - La Tempesta".
Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato, n. 2/2017 l’impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all’amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l’art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l’insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell’antigiuridicità della condotta.
Rilevato, che il ricorso di ottemperanza in forma specifica non può essere accolto per l’impossibilità sopravvenuta di eseguire il giudicato, sicché risulta improcedibile, e che la domanda risarcitoria per equivalente risulta allo stato inammissibile, per la assoluta genericità di cui si è già detto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile.