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Accolto il ricorso di Villa Imperiale S.r.l. contro il Comune di Napoli


Pubblicato il: 10/23/2023

Nel contenzioso, Villa Imperiale S.r.l. è affiancata dall'avvocato Felice Laudadio; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola; Annalisa Cuomo e Fabio Maria Ferrari.

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, n. 1143 del 28 febbraio 2019 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n. 728 del 30 giugno 2005 del Comune di Napoli recante l’ordine, ex art. 27 comma 2, DPR n. 380/2001, di demolire una pedana di legno di 350 mq realizzata dalla società Villa Imperiale sulla scogliera antistante la sua proprietà per finalità balneari.

Il provvedimento precisa che il manufatto è stato realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire e che ricade in area vincolata ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

Il TAR ha respinto il ricorso in quanto, essendo mancata la prova del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, necessaria per escludere l’abusività dell’opera, l’ordine di demolizione è atto vincolato, non necessitante né della comunicazione di avvio del procedimento, né di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione del manufatto.

Quanto alla natura giuridica dell’opera, il TAR ha escluso che possa qualificarsi come “precaria”, visto l’uso stagionale cui essa è destinata la mancata dimostrazione della sua agevole amovibilità.

L’appellante lamenta il vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che l’assenza dell’autorizzazione della Soprintendenza non è mai stata contestata dall’amministrazione resistente né all’interno del provvedimento impugnato – che fa riferimento unicamente all’assenza del permesso di costruire - né in corso di causa.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune.

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