Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso del Consorzio Centomilacandele S.C.p.A.
Pubblicato il: 10/24/2023
Nel contenzioso, il Consorzio Centomilacandele S.C.p.A. è affiancato dagli avvocati Giorgio Roderi ed Erica Santantonio; Iren Mercato S.p.A., Repower Italia S.p.A., Repower Vendita Italia S.P.A, Set S.p.A., Edison S.p.A. sono difese dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti.
Il Consorzio Centomilacandele s.c.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 novembre 2020 n. 7377, nonché per l’accertamento della nullità (o “l’annullamento, previa sospensione degli effetti”): della determinazione della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e sostenibilità ambientale dell’Arera del 23 febbraio 2023 prot. 0013126, che ha effettuato il supplemento istruttorio imposto dalla sentenza n. 7377/2020 della Sezione, evidenziando di intendere proporre al Collegio dell’Autorità la conferma dell’applicazione della disciplina standard per il primo semestre 2013; della precedente Delibera dell’Arera del 31 maggio 2022 n. 239/2022/E/eel, con cui l’Autorità ha dato avvio ai procedimenti per l’ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato relative all’attuazione della Deliberazione 333/2016/R/eel in tema di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Il Consorzio ha articolato nove motivi deducendo: la violazione del giudicato, ritenendo inammissibile la riedizione del potere; la violazione del giudicato per riproposizione degli stessi vizi accolti dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza; l’elusione del giudicato per difetto di motivazione e di istruttoria; la violazione del giudicato e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità della motivazione; la violazione del giudicato e l’eccesso di potere per difetto del presupposto; l’elusione del giudicato e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 20, lettera d), della Legge n. 481/1995 per parzialità dell’istruttoria, limitata ai soli sbilanciamenti in controfase; l’elusione del giudicato e il difetto di istruttoria per mancata considerazione di tutte le variabili dirette e indirette che condizionano l’uplift; l’elusione del giudicato per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 244/2001, nonché per violazione dei termini di conclusione del procedimento e irragionevole dilazione dei termini procedimentali.
Il Consorzio ha, inoltre, chiesto chiarimenti sulla portata del giudicato e sulla modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7377/2020 e, in particolare, ha chiesto al Collegio di chiarire che il giudicato precludesse il riesercizio del potere da parte di ARERA.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria domanda o richiesta: rigetta il ricorso per ottemperanza; rigetta pertanto l’azione di nullità; dispone che l'azione di annullamento sia riassunta innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, quale giudice competente per la cognizione, nel termine di trenta giorni.