Respinto il ricorso di Papalini S.p.A. per l'affidamento dei servizi di accompagnamento e trasporto pazienti
Pubblicato il: 10/27/2023
Nel contenzioso, la società Papalini S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; ASST degli Spedali Civili di Brescia è difesa dagli avvocati Dario Meini e Paola Nebel; la società Markas S.r.l. è assistita dall'avvocato Pietro Adami.
L’appellante, Società Papalini S.p.a., ha adito il T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, per dolersi della illegittimità della determina dirigenziale della A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia n. 1921 del 20 ottobre 2022, recante l’aggiudicazione definitiva della Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pedonaggio, accompagnamento e trasporto pazienti, trasporto materiali tra i Presidi dell’Azienda, per un periodo di 96 mesi e per un importo a base d’asta di € 7.200.000,00 (IVA esclusa), a favore della società Markas S.r.l.
La consequenziale determina di aggiudicazione della gara a favore della Markas, come anticipato, veniva impugnata dalla Papalini nonostante l’esibizione solo parziale della documentazione tecnica ed economica relativa alla aggiudicataria, riservandosi la ricorrente la proposizione di motivi aggiunti a seguito dell’ostensione integrale – per la quale veniva esercitata, nel contesto del ricorso, anche actio ad exhibendum – della documentazione medesima.
Mediante le censure formulate a sostegno della relativa domanda di annullamento, la Papalini deduceva in primo luogo che la Markas aveva partecipato alla gara formulando un’offerta superiore di oltre un milione di euro rispetto alla base d’asta, avendo offerto un prezzo pari a € 8.342.400,00.
Con la medesima sentenza, il T.A.R. ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale della Markas, sul rilievo che, non essendo mai stata l’offerta della Papalini sottoposta a verifica di congruità da parte della stazione appaltante, le relative doglianze avevano “a oggetto poteri non ancora esercitati”, in violazione del disposto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il T.A.R. ha invece ravvisato la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, inteso a contestare, sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, la valutazione della ASST di congruità dell’offerta della Markas.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4655/2023, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.