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Respinto l'appello di Editrice Radio Tv Alfa relativo alle interferenze tra segnali radio


Pubblicato il: 10/27/2023

Nel contenzioso, Editrice Radio Tv Alfa è affiancata dall'avvocato Gianluca Barneschi; Rai Way S.p.A. è difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto.

L’appellante esercita l’attività di radiodiffusione attraverso l’emittente denominata “Radio Piterpan”, in quanto titolare di autorizzazione a trasmettere nella Regione Veneto e, in particolare, nelle province di Treviso, Vicenza, Padova e Venezia; la predetta radio modula la frequenza 91.600 MHz attraverso l’impianto situato in località Pianezze (TV).

In data 15 febbraio 2016, l’Ispettorato Territoriale del Veneto, sulla base di segnalazioni provenienti da RaiWay, ha svolto misurazioni in alcune località dell’Emilia Romagna (in particolare, a Ferrara, a Vigarano Mainarda e a Finale Emilia) dalle quali sono emerse interferenze tra il segnale della ricorrente proveniente dall’impianto di Pianezze e quello di Rai MF2 modulato dall’impianto di Colle Barbiano (in provincia di Bologna).

In ragione di ciò, il predetto Ispettorato, con nota del 7 marzo 2016, ha dapprima intimato all’appellante di eliminare le predette interferenze causate all’area di servizio dell’impianto Rai MF2 di Colle Barbiano e, poi, con successivo provvedimento del 5 aprile 2016, ha ordinato la disattivazione dell’impianto sito in località Pianezze (frequenza 91.600 MHz).

L’appellante ha impugnato tali provvedimenti avanti il Tar per il Lazio che, con l’ordinanza n. 2647/2016, ha accolto la relativa la domanda cautelare, limitatamente all’ordine di disattivazione dell’impianto della ricorrente, onerando comunque la società istante di presentare all’Ispettorato il richiesto progetto per la soluzione delle problematiche interferenziali.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originaria società ricorrente, sostenendo che gli originari motivi di ricorso conservano rilevanza e il loro scrutinio, compiuto nella sentenza di primo grado, è stato incongruo e non idoneo a sostenere la decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Rai Way, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.