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Il CdS si pronuncia sull'aggiudicazione del servizio di conservazione dei documenti informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana


Pubblicato il: 10/30/2023

Nel contenzioso, Ti Trust Technologies S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Estar è assistito dall'avvocato Domenico Iaria; Medas S.r.l. (Aruba Pec S.p.A.) è difesa dagli avvocati Gianluca Piccinni e Alessandro Bachini.

L’Estar (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) quale centrale di committenza di aziende ed enti del servizio sanitario toscano ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione della durata di 72 mesi avente ad oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e dello stesso ente, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle operazioni di gara si è classificato primo in graduatoria il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito RTI) composto da Medas, capogruppo mandataria, e Aruba Pec.

La società Ti Trust Tecnologies, classificata seconda, ha impugnato dinanzi al Tar di Firenze l’aggiudicazione.

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 437 del 2023), ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese di giudizio, ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal RTI aggiudicatario relativamente alla mancata esclusione della TI Trust Tecnologies.

Più nel dettaglio, il giudice di primo grado ha rilevato che la legge di gara non prevedeva che i servizi oggetto di appalto dovessero essere svolti necessariamente in modalità cloud, ossia avvalendosi di un’infrastruttura tecnologica remota e virtuale, comune a più utenti, ma si limitava ad imporne la piena conformità alla normativa vigente e a descriverne le caratteristiche essenziali, ammettendo quindi l’utilizzo di server dedicati in modo esclusivo ad Estar e alle aziende sanitarie toscane o, in alternativa, a server remoti e virtuali condivisi con altri utenti (artt. 3 e 4 del capitolato).

Inoltre, l’iscrizione al cloud marketplace, in base alla normativa di settore vigente, non poteva essere considerata un requisito di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici, ma costituiva piuttosto un requisito di esecuzione.

Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la TI Trust Tecnologies.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4047 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalle società Medas e Aruba Pec.