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Accolto il ricorso tributario di Compagnia Impresa Lavoratori Portuali


Pubblicato il: 10/24/2023

Nel contenzioso, Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CLIP) è affiancata dall'avvocato Paolo Bassano; Regione Toscana è assistita dagli avvocati Lucia Bora ed Arianna Paoletti.

La Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) srl propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1090/16/16 del 14/6/16, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi due atti-avvisi di accertamento notificati dalla Regione Toscana in recupero dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l’anno 2006 (l.281/70, l.reg. 2/71, l.reg.85/95) e sanzioni; ciò con riguardo ad un complesso terminalistico (aree operative, fabbricati e banchine) da CILP detenuto all'interno del porto di Livorno in forza di accordi sostitutivi di concessione demaniale intervenuti con l'Autorità Portuale.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: l'imposta regionale in questione trovava il proprio presupposto nella concessione in uso di un bene demaniale sito entro il territorio regionale, con individuazione nel concessionario del soggetto passivo; l'imposta andava quindi applicata non solo alle concessioni rilasciate direttamente dallo Stato ma anche a tutte quelle aventi comunque ad oggetto beni del demanio statale, pur se rilasciate su delega dall'Autorità Portuale; come già osservato da Corte di Cassazione con la decisione n. 11648 del 2015, il presupposto dell’imposta andava ricollegato all'utilizzo da parte del concessionario dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dal fatto che la concessione fosse stata direttamente rilasciata dall'autorità statale; rilevava, per quanto riguardante il presupposto oggettivo ed i limiti quantitativi dell'imposizione, quanto disposto dal decreto legge n. 400/93.

Resiste con controricorso la Regione Toscana.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni; cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società limitatamente alle sanzioni medesime, che dichiara non dovute.

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