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La Cassazione si pronuncia sul ricorso della Città Sant'Angelo per la rideterminazione dei contributi TARI


Pubblicato il: 10/27/2023

Nel contenzioso, il Comune Città di Sant'Angelo è affiancato dagli avvocati Lorenzo Del Federico e Valeria D'Ilio; Fashion Point S.r.l. è assistita dagli avvocati Xavier Santiapichi, Marco Di Rito e Sara Servalli.

La società Fashion Point impugnava l’avviso di pagamento con il quale il Comune di città Sant’Angelo quantificava la Tari dovuta per l’annualità 2016 in relazione ai locali commerciali ubicati in via Lungofino (Comune di Sant’ Angelo) eccependo il difetto dello ius impositionis da parte del Comune, in quanto i locali producevano esclusivamente imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ex lege a quelli urbani ed avviati all’ smaltimento a proprie cure e spese.

Il Comune si costituiva sostenendo l’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani e in ogni caso il solo diritto della contribuente di ottenere una riduzione del tributo ex art. 9 del regolamento Tari che la prevede nelle sole ipotesi di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati.

La CTP di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso confermando la tassabilità dei locali destinati ad uffici e servizi ed escludendola per i locali destinati a magazzini e vendita.

Il Comune interponeva gravame avverso la sentenza di prime cure sostenendo che la società non aveva fornito la prova della prevalente produzione dei rifiuti da imballaggi secondari e terziari rispetto a quelli urbani e che nella denuncia Tari era stata dichiarata la produzioni di rifiuti speciali non assimilabili in via estremamente generica, senza alcun riferimento alla tipologia di rifiuti prodotti; deduceva, altresì, che con riferimento al magazzino la denuncia non specificava il rapporto tra superfici e produzione dei rifiuti.

La CTR dell’Abruzzo ha respinto l’appello del Comune, confermando la prima decisione, sul rilievo del divieto assoluto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari e della facoltà e non obbligo del contribuente di conferire i rifiuti da imballaggi secondari al servizio comunale.

L’amministrazione comunale ricorre, sulla base di sei motivi per la cassazione della sentenza.

La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per gli accertamenti indicati in parte motiva ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.