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Accolto il ricorso di Buzzi Unicem per le sanzioni da contributi ICI


Pubblicato il: 10/28/2023

Nel contenzioso, Buzzi Unicem S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Giuseppe Vanz; il Comune di Guidonia Montecelio e TRE Esse Italia S.r.l. sono assistite dall'avvocato Renato Cicerchia.

La società Buzzi Unicem propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, avente ad oggetto l’ICI dovuta per l'anno 2008, relativamente a terreni utilizzati a fini estrattivi dalla stessa società nel Comune di Guidonia Montecelio.

Il giudice del gravame ha confermato la prima decisione osservando, tra l’altro, che tutta l’area ha finalità industriale, di natura estrattiva, e quindi come tal(e) equiparabile ad area fabbricabile, che anche in considerazione dell’impatto ambientale sul territorio dell’attività estrattiva appare un controsenso equipararla ad attività agricola e non industriale, che è corretto il riferimento ai valori per metro quadro dei terreni stabiliti dalla delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 16 maggio 2005, ed invece irrilevante quello ricavabile da contratti di compravendita relativi a terreni sui quali non viene esercitata attività estrattiva, come corretta è anche l’applicazione congiunta delle sanzioni per le diverse violazioni contestate dall’ente impositore.

Il Comune di Guidonia Montecelio e TRE ESSE ITALIA s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nel predetto Comune, resistono con controricorso. Sono state depositate memorie.

La Corte, accoglie il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.