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La Cassazione si pronuncia in materia di tasse di importazione doganale (TARIC)


Pubblicato il: 10/30/2023

Nella vertenza, CAD Sernav S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marina Milli e Sara Armelia.

La CAD Sernav srl (rappresentante doganale obbligato in solido con l’importatore USCO spa) ha impugnato l’avviso di accertamento 43114/RU del 2014 relativo a controllo a posteriori di dichiarazioni doganali relative a merce importata nel 2012 dalla Cina e dichiarata come “parti macchine movimento terra” (voce doganale TARIC 8431 49 80 00) ovvero «parti riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente alle macchine o apparecchi voci da 8425 al 8430…», con dazio 0,00%.

L’Ufficio, invece, aveva classificato la merce denominata sprocket come ruote dentate (codice TARIC 8483 90 81 90) e quella denominata idler come pulegge di tensione o tendi di cingolo (voce TARIC 8483 50 20 90), con dazio 2,7%, avendo escluso che si trattasse di parti destinate esclusivamente o principalmente a particolari macchinari.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La Spezia, con sentenza n. 1183/2015, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto appello, lamentando l’errata applicazione dei regolamenti unionali nonché l’errata valutazione delle prove e dell’elemento soggettivo.

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria, con sentenza n. 1159/2018, ha rigettato il gravame osservando che l’accertamento era stato effettuato senza verifica fisica delle peculiarità e caratteristiche tecniche oggettive delle merci, applicando per analogia le note esplicative relative a pulegge (per gli idler) e ruote dentate (per gli sprocket), mentre la CAD aveva prodotto perizie da cui risultava che la merce era utilizzabile soltanto su singoli modelli di macchine movimento terra cingolate e non come ricambistica generale o universale; inoltre, la classificazione effettuata dall’importatore era confermate dalle informative tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate dalla dogana inglese e tedesca; infine, le ispezioni effettuate presso l’importatore USCO spa, da parte della Dogana di Modena, confermavano quelle dichiarazioni, quanto al 2005 e 2006, generando il legittimo affidamento nella correttezza dell’operato e nell’esattezza della voce doganale applicata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli affidato a tre motivi.

La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.