Accolto l'appello del Comune di Viterbo per la riqualificazione del parco in località Villanova
Pubblicato il: 11/3/2023
Nel contenzioso, il Comune di Viterbo è affiancato dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; la Rialto S.r.l. è assistita dagli avvocati Gaetano Alfarano e Maria Grazia Lanero; Regione Lazio è difesa dall'avvocato Elisa Caprio.
Il provvedimento impugnato nella presente causa è la deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dell’8 giugno 2020, adottata in esecuzione della sentenza del T.a.r. Lazio sez. II quater n. 9889/2017, che aveva accertato l’obbligo di provvedere sulla relativa istanza della Rialto S.r.l.
Detta deliberazione, ha ad oggetto la riqualificazione urbanistica di un lotto inedificato di mq. 3176, sito in località Villanova, Via Filippo Grispigni s.n.c., destinato nel P.R.G. del 1979 a zona "F", sottozona "F6" parco pubblico, il quale, in conseguenza della scadenza del vincolo espropriativo quinquennale ravvisato dal Commissario, è stato riclassificato come zona “B”.
L’impugnazione comprende, quali atti preparatori e presupposti, anche la proposta di deliberazione commissariale e la d.d. del 21 gennaio 2019 con cui la Regione Lazio ha espresso, al riguardo, parere positivo ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 380/2001.
Avverso detta deliberazione n. 1 del 8 giugno 2020 è insorto il Comune di Viterbo con reclamo ex art. 117, comma 4 c.p.a. Con ordinanza collegiale n. 14109 del 30 dicembre 2020, il T.a.r. ha respinto in parte qua il reclamo ed ha disposto la conversione dello stesso in un ricorso ordinario nella parte volta a impugnare il predetto atto commissariale, con conseguente reiscrizione della causa nel ruolo ordinario per la sua trattazione in pubblica udienza.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 giugno 2021, il ricorso è stato solo parzialmente accolto. In particolare, il T.a.r. lo ha respinto laddove volto a contestare la cosiddetta (in motivazione) pars destruens del provvedimento commissariale, ossia quella sua parte che aveva ravvisato la natura espropriativa, e non conformativa, del vincolo sopra citato e il conseguente obbligo di ripianificazione della “zona bianca” determinatasi per l’intervenuta scadenza della relativa durata quinquennale; lo ha invece accolto nella parte in cui impugnava ulteriormente, per difetto di motivazione, la successiva pars costruens del provvedimento, volta a riclassificare l’area in questione come zona “B” in base al precedente analogo destino di lotti limitrofi.
Ha impugnato tale decisione il comune di Viterbo, con due motivi relativi alla parte su cui era risultato soccombente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e accoglie il ricorso di primo grado, nei termini specificati in motivazione; respinge il primo motivo dell’appello incidentale e dichiara quest’ultimo improcedibile nei restanti motivi.