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Respinto il ricorso di INPS contro Teleregione per l'adempimento dei versamenti di contributi previdenziali


Pubblicato il: 11/2/2023

Nel contenzioso, INPS è assistita dagli avvocati Antonietta Coretti, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio; Teleregione S.r.l. è difesa dall'avvocato Antonio Corvasce.

La Società Teleregione S.r.l. partecipava al Bando recante «Attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5.11.2004, n. 292 per l’anno 2015».

Con nota del 23 febbraio 2016 l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – I.N.P.G.I. attestava la correttezza contributiva di Teleregione relativamente (per quanto di interesse) cinque giornalisti dipendenti «alla data del 31.12.2015». Con successiva nota del 24 marzo 2016, lo stesso I.N.P.G.I. comunicava al Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia (Co.Re.Com) che Teleregione «non presenta[va] uno stato di regolarità contributiva» pervenendo a tale conclusione una volta preso atto della definizione di un contenzioso insorto per «omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti, per il periodo agosto 2001 - luglio 2006».

Teleregione contestava di essere incorsa in detta violazione allegando di aver effettuato i versamenti dovuti ancorché, e in buona, fede, in favore di un diverso ente previdenziale (ex E.N.P.A.L.S. oggi I.N.P.S. in luogo I.N.G.P.I.) che, ai sensi della normativa di settore, sarebbe stato in ogni caso tenuto a rimetterli all’istituto legittimato a riceverli. Ne scaturiva un contenzioso definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3632 del 10 aprile 2014, passata in giudicato.

Con nota del Co.Re.Com del 29 marzo 2016, la rilevata irregolarità contributiva veniva contestata all’emittente invitandola a contro dedurre, fissando alla data del 20 aprile 2016 il termine di accettazione di eventuali rettifiche da parte dell’I.N.P.G.I..

Detto esito veniva da Teleregione impugnato innanzi al Tar Puglia con ricorso iscritto al n. 1287/2016 R.R. sostenendo che il versamento effettuato ad E.N.P.A.L.S. sarebbe da ritenersi liberatorio della propria obbligazione contributiva. Il Tar accoglieva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.