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Il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi avanzati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli circa l'istallazione di apparecchi da gioco in eccedenza


Pubblicato il: 11/3/2023

Nelle vertenze, Cirsa Italia S.p.A., Snaitech S.p.A., Gamenet S.p.A., Sisal Entertainment S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno; Hbg Connex S.p.A. è assistita dagli avvocati Pasquale Frisina, Mario Sanino e Fabrizio Viola; Lottomatica Videolot Rete S.p.A., Codere Network S.p.A. e Admiral Gaming Network S.r.l. sono difese dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi.

Le sentenze impugnate hanno accolto il ricorso con cui la parte appellata ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ribadito la richiesta di pagamento di una somma mensile, pari ad euro trecento,00 per ciascuno degli apparecchi in eccedenza rispetto ai prestabiliti parametri numerico-quantitativi, installati presso il suo esercizio commerciale, numero a sua volta calcolato in proporzione al numero di apparecchi regolarmente eserciti dalla predetta appellata.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, eccepiva, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La parte appellata si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia proposta con il ricorso di primo grado, rientrando la causa nella giurisdizione del giudice ordinario, con facoltà per la parte interessata di riproporre la domanda ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a. Compensa per intero le spese processuali del doppio grado di giudizio.