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Respinto il reclamo della Ternana Calcio e confermata l'ammenda


Pubblicato il: 11/3/2023

Nel contenzioso, la società Ternana Calcio S.p.A. è affiancata dall'avvocato Fabio Giotti.

La società Ternana Calcio S.p.A. ha avanzato reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante, in relazione alla gara Ascoli/Ternana del 26.09.2023.

In esito all’incontro Ascoli/Ternana del 26 settembre 2023, valevole per la 7a giornata di andata del Campionato di Serie B, la reclamante riportava la sanzione dell’ammenda di €10.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.”, come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 33 del 28 settembre 2023. La società sanzionata proponeva reclamo lamentando eccessiva afflittività della sanzione e mancato apprezzamento e applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S., come l’atteggiamento provocatorio dei tifosi dell’Ascoli.

La reclamante ritiene la sanzione inflitta eccessivamente afflittiva e sproporzionata in ossequio ai principi giurisprudenziali affermati in materia da questa Corte nella Decisione n. 167/CSA/2022-2023 (in cui la sanzione di € 10.000,00 inflitta dal Giudice di Prime cure è stata poi ridotta ad € 8.000,00), circa l’efficacia attenuante dell’atteggiamento provocatorio di un calciatore del Parma nei confronti della tifoseria del Genoa che aveva reagito ad una gratuita provocazione evitabile.

Invoca poi la reclamante l’ulteriore attenuante non applicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento irrogato alla Ternana Calcio S.p.A., ma invece, applicabile alla fattispecie, rappresentata dalla gara in trasferta disputata dalla reclamante che, come affermato nel suddetto precedente di questa Corte, integra una “condizione” che “può incidere sulla logistica e sulla prevenzione di tali fenomeni (rispetto a quando si gioca in casa)”, essendo affidata l’organizzazione della partita all’esclusiva competenza della Società ospitante.

La Corte Sportiva d'Appello respinge il reclamo e conferma la sentenza di prime cure.

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