La Corte Sportiva d'Appello si pronuncia sul reclamo della AC Carpi SSD
Pubblicato il: 11/4/2023
Nella vertenza, la società AC Carpi SSD è affiancata dall'avvocato Matteo Sperduti.
La società AC Carpi SSD A RL ha proposto reclamo in via d’urgenza avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023) con cui sono state irrogate, alla stessa reclamante o a suoi tesserati, le seguenti sanzioni: squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Saporetti Simone “ Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”; inibizione a svolgere ogni attività fino al 7.11.2023 a carico del dirigente Lazzaretti Claudio “ Per avere rivolto frasi offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di Gara al termine della gara”; ammenda di € 2.000,00 e diffida alla società “ Per avere propri sostenitori al termine del primo tempo, lanciato all’indirizzo dell'Arbitro e di un suo Assistente getti di acqua e birra colpendoli al corpo e alla testa e cagionando al Direttore di gara bruciore agli occhi”; il tutto in relazione alla gara dell’8 ottobre 2023 del Campionato di Serie D, girone D, disputata contro il Lentigione Calcio.
Avverso tale pronuncia, la reclamante sostiene: quanto alla sanzione a carico del calciatore Saporetti, la stessa sarebbe eccessiva, considerato che la condotta contestata era priva dei connotati della violenza; in relazione all’inibizione disposta a carico del dirigente Lazzaretti, erroneamente sarebbe stata addebitata a quest’ultimo una condotta minacciosa, quando in realtà la frase pronunciata presentava un mero contenuto offensivo o irriguardoso, ma non anche intimidatorio.
Quanto all’ultima sanzione, inflitta alla società, la reclamante censura la disposta ammenda di € 2.000,00 e contestuale diffida deducendo la propria estraneità ai fatti dei sostenitori, ammoniti dalla stessa società in relazione alla necessità di non usare condotte violente o irrispettose.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede la riforma o riduzione delle sanzioni a carico del Saporetti e del Lazzaretti, nonché l’annullamento o riduzione della sanzione pecuniaria a proprio carico con annullamento altresì della disposta diffida.
La Corte Sportiva, in parziale riforma della decisione impugnata: accoglie in parte il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda e, per l’effetto, la riduce a € 1.500,00; annulla la diffida; respinge il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione al Sig. Lazzaretti Claudio; respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Saporetti Simone.