Il CdS si pronuncia sul ricorso di Marina di Cervia S.r.l. per la concessione demaniale marittima
Pubblicato il: 11/4/2023
Nel contenzioso, la società Marina di Cervia S.r.l. è difesa dall'avvocato Gianluca Greco De Pascalis.
La società Marina di Cervia s.r.l. – titolare di una concessione demaniale marittima per gestire in Cervia, Lungomare D’Annunzio, un porto turistico di mq 42.930, per ormeggio di imbarcazioni da diporto, rimessaggio etc., con relative accessori e pertinenze - ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna il dispaccio del Ministero dei Trasporti in data 16 aprile 2008, con il quale era stata respinta l’istanza del 30 gennaio 2008, recante la seguente richiesta: “- che venga autorizzata la riduzione dei posti barca da adibire al transito, lasciando a tal uopo n. 10 posti di ormeggio; - che, fermo restando il proprio obbligo di destinare posti d’ormeggio per il transito, il medesimo venga inteso in termini di potenziale disponibilità. Ciò intendendosi per potenziale disponibilità l’obbligo di tenere riservati per il transito i posti barca che, nella costante dinamica dei movimenti portuali, si rendono liberi”.
Il Tar per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, con la sentenza n. 8022 del 5 novembre 2010, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La società Marina di Cervia s.r.l. ha proposto appello avverso la detta sentenza, deducendo, da un lato, l’erroneità della stessa per l’insussistenza della sopravvenuta carenza di interesse, dall’altro, reiterando le censure di illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge.
Con la sentenza non definitiva 18 ottobre 2017, n. 4817, il Consiglio di Stato: ha accolto il primo motivo d’appello e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del Tar Emilia Romagna n. 822 del 2010, nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto, ha disposto la sospensione del processo in attesa della decisione definitiva sulla impugnazione, da parte del Comune di Cervia, della ordinanza n. 12 del 2010 della Capitaneria di Porto di Ravenna, come precisato in motivazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, per la parte non decisa con la sentenza non definitiva della stessa Sezione n. 4817 del 2017, dichiara improcedibile l’appello.