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Accolto l'appello di Romeo Gestioni per l'affidamento dei servizi di gestione quadriennale delle residenze universitarie di Napoli e Aversa


Pubblicato il: 11/4/2023

Nel contenzioso, Romeo Gestioni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli; Adisurc è assistita dall'avvocato Francesco Maria Caianiello; Meit Multiservice S.r.l. è difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.

La società Romeo Gestioni S.p.a. ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’ Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione quadriennale delle residenze universitarie di Napoli e Aversa, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice, con un punteggio complessivo di 85,99/100, di cui punti 55,99/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica.

Al secondo posto della graduatoria si è classificata la società Meit Multiservices S.r.l., con un punteggio complessivo di 84,48/100, di cui punti 65,47/70 per l’offerta tecnica e 19,01/30 per l’offerta economica.

L’offerta della società Romeo Gestioni, comportante un ribasso sull’importo a base di gara pari al 43,30%, è stata sottoposta a verifica facoltativa di anomalia (sulla scorta del costo di incidenza della manodopera esposto nell’offerta economica), all’esito della quale è stata estromessa dalla procedura, con conseguente aggiudicazione del servizio in favore della seconda classificata.

La Romeo ha, dunque, proposto ricorso innanzi al competente TAR per la Campania, avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura, reso con nota del RUP del 16 dicembre 2022, il presupposto verbale della commissione giudicatrice del 7 dicembre 2022 di verifica dell’anomalia dell’offerta, il decreto dirigenziale di aggiudicazione, nonché gli altri atti di gara, adducendo l’irregolarità del procedimento di verifica condotto con riguardo alla sua offerta e, comunque, l’erroneità del giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante attraverso le sue articolazioni (RUP e commissione giudicatrice); in via subordinata, ha dedotto l’illegittima composizione della commissione giudicatrice.

Con la sentenza n. 3420/2023, il TAR per la Campania ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, condannando la ricorrente originaria a rifondere le spese processuali in favore delle controparti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (6063 del 2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento di esclusione dell’appellante dalla procedura e l’aggiudicazione definitiva della gara disposta a favore della società Meit Multiservices S.r.l.