Improcedibilità per carenza di interesse del ricorso di Darsena S.n.c.
Pubblicato il: 11/6/2023
Nel contenzioso, Darsena S.n.c. Soc. Agr. è affiancata dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo; Provincia di Pavia è assistita dall'avvocato Andrea Gandino; A2A Ambiente S.p.A. è assistita dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio; Snam Rete Gas S.p.A. è difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Federico Novelli.
Con ricorso in primo grado Darsena S.n.c. Soc. Agr. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la Determinazione Dirigenziale n. 196 del 9 marzo 2021 della Provincia di Pavia, che, nell’approvare un progetto di allacciamento mediante metanodotto di un impianto di produzione di trattamento di rifiuti urbani mediante biodigestione (con trasformazione in biometano del biogas risiduante), aveva disposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di sua proprietà.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 20 ottobre 2021, n. 2406, ha respinto il ricorso. Darsena S.n.c. ha proposto appello contro quest’ultima decisione.
Con memoria del 24 marzo 2023, Darsena S.n.c. ha dichiarato, per il tramite dei propri difensori, di non avere più interesse alla decisione.
L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549). Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.