Il CdS respinge il ricorso di Doc Servizi per l'affidamento dei servizi di sala e supporto tecnico nei teatri comunali di Rimini
Pubblicato il: 11/7/2023
Nel contenzioso, Doc Servizi Soc. Coop. è affiancata dall'avvocato Gabriele De Bellis; il Comune di Rimini è difeso dall'avvocato Alessandro Lolli.
La Doc Servizi soc. coop. ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 novembre 2022, n. 900 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Rimini n. 2292 in data 16 settembre 2022, recante l’esclusione dalla “procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico […] inerente l’organizzazione e la programmazione di servizi di sala, supporto e tecnici per manifestazioni culturali (teatrali, musicali, liriche e cinematografiche), presso il Teatro Amintore Galli, il Teatro degli Atti e altri luoghi in cui verranno organizzati eventi a carattere spettacolare” e la conseguente declaratoria di gara deserta (risultando quella dell’appellante l’unica offerta che era stata presentata).
La ragione dell’impugnata esclusione è che l’offerta tecnica della Doc Servizi debba ritenersi “condizionata” e, come tale, inammissibile.
Con il ricorso in primo grado la cooperativa Doc Servizi ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendone l’illegittimità nell’assunto che la previsione, nell’offerta tecnica, del pagamento di un compenso nell’eventualità della disdetta dell’evento in prossimità dello stesso non potesse qualificarsi come compenso per prestazione “non svolta”, in contrasto con il disciplinare di gara che ammette il compenso per le sole prestazioni effettivamente svolte, dovendosi dunque escludere la ravvisabilità di un’offerta tecnica condizionata; in ogni caso avrebbe dovuto darsi corso al soccorso istruttorio.
La sentenza appellata ha respinto l’appello ritenendo che «non sussiste la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato.
Con il ricorso in appello la società cooperativa Doc Servizi ha reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza impugnata, le censure di primo grado, in particolare assumendo che la previsione del compenso ridotto è pienamente compatibile con l’effettuazione di una prestazione a sua volta ridotta, ma non assente. Né doveva essere impugnato il bando di gara atteso che lo stesso nulla prevede con riguardo alle conseguenze degli eventi imprevisti; ne consegue che, non sussistendo una modificazione di quanto previsto dalla lex specialis, non è ravvisabile neppure un’offerta condizionata.
Si è costituito in il Comune di Rimini puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello; nelle successive memorie ne ha altresì eccepito l’improcedibilità in relazione alle risultanze della nuova gara bandita dal Comune stesso in data 28 novembre 2022, conclusasi con l’aggiudicazione dei servizi tecnici (lotto n. 1) all’appellante e dei servizi di sala (lotto n. 2) ad altra impresa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.