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Accolto il ricorso di Scia - Consorzio Italiano Autoservizi per l'aggiudicazione del servizio di bus navetta per i passeggeri di Porto Torres


Pubblicato il: 11/7/2023

Nella controversia, Scia - Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonello Rossi.

La società Scia– Consorzio Italiano Autoservizi s.r.l., appellante, ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica, indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e svoltasi nel 2023, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto con sistema di bus navetta per i passeggeri del porto di Porto Torres (SS), avente durata di ventiquattro mesi (con opzione per un ulteriore periodo di uguale durata).

L’offerente, tuttavia, è stata esclusa dalla procedura per mancato possesso del requisito di idoneità professionale (richiesto dal disciplinare di gara, al punto 6.1) consistente nell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN): in base alla legge di gara, tale requisito doveva essere posseduto “dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” (punto 6.5 del disciplinare). Nel caso di specie, come rilevato nel verbale del seggio di gara del 5 maggio 2023, il requisito in questione era bensì posseduto dalle consorziate indicate dall’offerente quali esecutrici, ma non anche dal consorzio stesso.

Il consorzio escluso ha quindi presentato ricorso dinnanzi al TAR Sardegna, impugnando, oltre al provvedimento di esclusione, anche la menzionata clausola del disciplinare. Il giudizio di primo grado, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile dal TAR, con sentenza 29 maggio 2023, n. 382, a cagione dell’omessa tempestiva impugnazione della clausola escludente, giudicata immediatamente ostativa all’ammissione in gara.

Con l’appello in esame, quindi, il consorzio offerente, soccombente in primo grado, ha chiesto l’integrale riforma della sentenza del TAR, previa sua sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, deducendone l’ingiustizia e l’erroneità, sia perché “la prescrizione contenuta nell’art. 6.5. del disciplinare di gara ben poteva essere interpretata e conseguentemente applicata in senso non preclusivo alla partecipazione del Consorzio Stabile” sia perché la clausola in questione del disciplinare avrebbe dovuto essere intesa “quale clausola immediatamente escludente c.d. atipica, tenuto conto della disciplina dei Consorzi Stabili”, come tale parzialmente nulla, per violazione della richiamata norma di legge, nella parte in cui ha imposto il requisito di partecipazione anche in capo al consorzio: essa dunque, a norma dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, “è da intendersi come non apposta a tutti gli effetti di legge, quindi improduttiva di effetti e tamquam non esset, sicchè non sussisteva alcun onere di doverla impugnare immediatamente, salvo che con gli atti conseguenti che ne abbiano fatto applicazione”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso presentato in primo grado, nei sensi di cui in motivazione. Spese del doppio grado compensate.