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Inammissibilità del ricorso di Sicurtransport contro La Torpedine e la Società Aeroportuale Calabrese


Pubblicato il: 11/7/2023

Nel contenzioso, Sicurtransport S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro; La Torpedine a r.l. è difesa dall'avvocato Michele Damiani; S.A.Cal. S.p.A. è assistita dall'avvocato Antonietta Sgobba.

La società S.A.Cal s.p.a. aveva indetto, nel maggio 2021, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e bagagli da stiva, da effettuarsi nell’ambito degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone – CIG: 87507768CB, con un importo a base d’asta di euro 9.555.000,00, oltre euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla procedura partecipavano il RTI Sicurtransport s.p.a./ksm s.p.a./Securpol Puglia s.p.a., il RTI La Torpedine s.r.l./ISSV s.p.a./VIS s.p.a. e Metronotte d’Italia s.r.l.. All’esito della procedura, la gara veniva aggiudicata in favore del RTI con capogruppo La Torpedine.

Il RTI Sicurtransport s.p.a. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Calabria, con riserva di motivi aggiunti, censurando la mancata esclusione del RTI aggiudicatario, in quanto l’Allegato 3 del Capitolato, che aveva precisato il contenuto del servizio di prelievo e trasporto valori, non indicava anche l’attività di deposito e custodia del denaro nel caveau, per essere ivi contato e poi depositato nella banca di riferimento. Ne conseguiva che, in base alle regole poste dalla lex specialis, l’oggetto del servizio non si esauriva con le sole attività di prelievo e trasporto, ma era integrato anche dal predetto servizio di deposito e custodia.

Secondo il ricorrente, la lex specialis imponeva che i concorrenti fossero in possesso di autorizzazione prefettizia non solo per la classe funzionale D (servizio di trasporto e scorta valori), ma anche per la classe funzionale E (servizio di custodia e deposito valori). Ne conseguiva che la mandataria La Torpedine s.r.l., quale titolare dell’esecuzione del 100% delle attività rientranti nel servizio di prelievo e trasporto lavori, non essendo titolare della classe funzionale E, doveva essere esclusa dalla gara.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 640 del 2022, accoglieva il primo ricorso per motivi aggiunti e il ricorso principale relativamente al motivo n. 1, respingendo nel resto gli altri motivi e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati, dichiarando ricompreso, tra i servizi oggetto di affidamento, anche quello di contazione e custodia lavori e, di conseguenza, annullava il provvedimento di aggiudicazione, per la ritenuta carenza, in capo al raggruppamento La Torpedine, della necessaria qualificazione funzionale.

Avverso la sentenza, con separati ricorsi, proponevano appello La Torpedine s.r.l. e S.A.Cal s.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite.