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Respinto il ricorso di Yes I Am per l'affidamento dei servizi di comunicazione e media delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane


Pubblicato il: 11/8/2023

Nel contenzioso, Yes I Am S.r.l. è affiancata dagli avvocati Annarita D'Ercole e Andrea Altieri; Ferservizi S.p.A. è assistita dall'avvocato Giorgio Fraccastoro e Alice Volino; Wmly&R Italy S.r.l. è difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis e Federico Bulfoni; Hdra' Adv & Digital S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Domenico Dodaro e Serena Cianciullo.

Con bando pubblicato in GUUE e in GURI in data, rispettivamente, 30.4.2021 e 5.5.2021, Ferservizi s.p.a. indiceva una procedura aperta, di importo pari ad euro 6.800.000,00, per l’affidamento del ‘servizio di realizzazione di campagne di comunicazione pubblicitarie commerciali, informative, istituzionali, internazionali, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per canali social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane’, intesa alla stipula di due distinti accordi quadro della durata di 36 mesi con i migliori due offerenti in gara.

Alla procedura presentavano offerta la società Yes I Am s.r.l., nonché il costituendo RTI tra la mandataria AB Comunicazioni s.r.l. e la mandante DLVB BDO s.p.a. e il costituendo RTI tra la mandataria VMLY&R Italy s.r.l. e la mandatne HDRA’ ADV & Digital s.r.l.

Dopo la verifica della congruità delle prime due offerte, Ferservizi s.p.a. aggiudicava la procedura in favore del RTI AB e del RTI VMLY, e, successivamente, in data 17.12.2021, esperiti i controlli sulla documentazione e comprova dei requisiti, dichiarava l’efficacia delle aggiudicazioni a favore dei suddetti due migliori offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice.

La società Yes I Am s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso le aggiudicazioni e gli atti della procedura. La società lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI VMLY anche sulla base del rilievo che la mandante HDRA’ ADV non avrebbe potuto utilmente spendere i requisiti di fatturato richiesti dalla lex specialis, ancorchè affittuaria di uno specifico ramo di azienda in forza di un contratto sottoscritto con la HDRA’ in data antecedente alla partecipazione alla gara e per la durata di sei anni. Più in particolare, Ferservizi non si era avveduta della totale carenza nella mandante controinteressata dei requisiti di capacità economica e finanziaria e professionale richiesti dal bando di gara.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 8760 del 2023, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal RTI VMLY, dichiarava l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio di prima istanza, ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a. indicava quale giudice competente il Tribunale ordinario di Roma e, ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute, dichiarava salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in ipotesi di riassunzione innanzi al Tribunale entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

La società Yes I AM s.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, contestando la declinatoria di giurisdizione, ed assumendo che il dichiarato difetto di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario sia manifestamente errato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.