Respinto il ricorso di New Tex S.r.l. per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento provenienti dalla raccolta differenziata
Pubblicato il: 11/8/2023
Nella vertenza, New Tex S.r.l. è affiancata dagli avvocati Domenico Vitale e Diego Di Grazia; Ama S.p.A. è assistita dagli avvocati Fabio Litta e Stefano Scicolone; Co.S.A. a r.l. Onlus è difesa dall'avvocato Francesco Petullà.
La società New Tex ha appellato la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso della società New Tex S.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Imentex S.r.l., avverso la determina n. 363/2022 con cui AMA s.p.a. ha revocato l’assegnazione disposta (con determina n. 206/2022) a favore del suddetto raggruppamento della “Procedura d’Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi”, per un importo pari ad euro 1.408.000 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, il TAR adito, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza, ha ritenuto che: - l’iscrizione in parola, obbligatoria ex lege per il tipo di attività cui era riconducibile quella oggetto di affidamento, costituisse un requisito di partecipazione; - che non ci fosse violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, come lamentato dalla ricorrente New Tex; - che la legge di gara era inequivocabile e sufficientemente chiara nel prescrivere il requisito a pena di esclusione e che tanto la stazione appaltante aveva precisato anche con i chiarimenti forniti; - che non sussisteva la lamentata carenza di motivazione del provvedimento di revoca per non avere lo stesso puntualmente individuato le ragioni di ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Avverso la sentenza la New Tex ha proposto appello, affidandolo a tre motivi di doglianza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante New Tex S.r.l., nella qualità in atti, alla rifusione delle spese di giudizio a favore di Ama S.p.A. e di Co.S.A. a R.L. Onlus che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti.