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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Servizi Ospedalieri S.p.A. contro ASST dei Sette Laghi


Pubblicato il: 11/8/2023

Nella vertenza, Servizi Ospedalieri S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino.

Con appello notificato il 29 maggio 2023 e depositato il 30 maggio successivo, la Servizi Ospedalieri S.p.a. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 6 marzo 2023, n. 575, con cui il Tar per la Lombardia - Milano, Sezione IV, ha dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio per l’ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale, Sezione IV, 14 ottobre 2022, n. 2259, confermata da questa Sezione con sentenza 9 dicembre 2022, n. 10800.

In primo grado, la ricorrente ha prodotto la nota n. prot. 4767 del 24 gennaio 2023, con cui la stazione appaltante, “in esecuzione della sentenza del TAR 2259/2022 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 10800/2022” ha inoltrato la documentazione richiesta, “così come trasmessa da Servizi Italia SPA ad ASST Sette Laghi”, ed ha successivamente dedotto con memoria che i dati ottenuti non potevano ritenersi satisfattivi rispetto a quanto richiesto.

Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che “gli elenchi consegnati dalla PA alla società istante siano pienamente idonei a far fronte alla richiesta di accesso originariamente presentata da Servizi Ospedalieri S.p.a., con la quale, si ribadisce, la società domandava l’esibizione dell’elenco del personale completo di qualifica, senza fare alcun riferimento al livello di inquadramento contrattuale”, ritenendo irrilevante “la circostanza che gli elenchi trasmessi siano stati inizialmente formati da Servizi Italia S.p.a.; è infatti consueto e fisiologico che l’elenco del personale impiegato nell’esecuzione di una commessa venga elaborato dal datore di lavoro, che ha diretta conoscenza delle maestranze impiegate” e considerando che “l’ostensione, pur tardivamente posta in essere dalla ASST, risulta idonea a soddisfare integralmente la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a..”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 4619/2023) come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: - accoglie il ricorso di primo grado per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione IV, 14 ottobre 2022, n. 2259; - ordina alla l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST dei Sette Laghi di provvedere alla trasmissione della documentazione indicata in motivazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; - nomina fin d’ora, per l’ipotesi di persistente inerzia della Azienda appellata, il Commissario ad acta in persona del Direttore Generale welfare della Regine Lombardia, o suo delegato, al fine di porre in essere ogni necessario adempimento sostitutivo; Nulla sulle spese.