Il CdS si pronuncia sul ricorso di Green Network S.p.A. in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti del mercato elettrico
Pubblicato il: 11/8/2023
Nel contenzioso, Green Network S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini; Terna è assistita dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.
La Green Network S.p.A. espone di avere a suo tempo avviato, similmente ad altri operatori del mercato elettrico (cc.dd. traders), un complesso contenzioso dinanzi al giudice amministrativo contestando le deliberazioni adottate dall’ARERA in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti verificatisi nel mercato elettrico nell’ambito del servizio di dispacciamento per il periodo gennaio-luglio 2016, nonché gli atti con cui la stessa Autorità ha ordinato alle società interessate di restituire a Terna S.p.A. gli importi corrispondenti ai vantaggi economici, ritenuti indebiti, conseguiti per effetto delle strategie di programmazione adottate.
La società aveva, in particolare, impugnato la deliberazione dell’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 559/2017/E/EEL del 27 luglio 2017, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento a ristoro dei consumatori”, nonché la successiva deliberazione di ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, n. 136/2018/E/EEL, con le quali le era stata imposta la restituzione della somma di euro 5.424.484,16 a Terna S.p.A. in ragione di strategie ritenute non diligenti nell’utilizzazione del servizio di dispacciamento e come tali all’origine di illeciti sbilanciamenti nel periodo gennaio-luglio 2016.
Il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza n. 1073/2019, aveva respinto il ricorso di GN, ritenendo infondati i motivi in quella sede dedotti.
La Sezione Sesta di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5837/2020, di cui si chiede l’ottemperanza, ha accolto in parte l’appello proposto dalla società avverso detta pronuncia ritenendolo fondato “per difetto di istruttoria e di motivazione sugli elementi indicati, salvo il potere di riesame in termini aderenti ai principi sopra espressi”.
A seguito della citata sentenza l’Autorità ha dato corso ad un supplemento istruttorio, avviato con delibera n. 217/2021/E/EEL del 25 maggio 2021 e concluso – a seguito dell’adozione di una nuova metodologia basata sul “segno reale” anziché sul “segno convenzionale” – con la deliberazione del 31 maggio 2022, n. 234/2022/E/EEL, con l’effetto, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, che “dalla applicazione del nuovo criterio risulta che gli importi che GN è tenuta a restituire a Terna sono di poco inferiori rispetto all’importo derivante dalle delibere annullate, pari comunque ad oltre 5 milioni di euro”.
La Green Network S.p.A., ritenendo la delibera dell’Autorità violativa e/o elusiva del giudicato innanzi richiamato, ha, quindi, proposto il presente ricorso in ottemperanza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria domanda o richiesta: rigetta il ricorso per ottemperanza e la connessa azione di nullità; dispone che l’azione di annullamento possa essere riassunta nel termine di trenta giorni innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, quale giudice competente per la cognizione.