Inammissibile il ricorso del GSE contro Campli Energy
Pubblicato il: 11/9/2023
Nella vertenza, GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese; Campli Energy S.r.l. è assistita dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich e Catia Tomasetti; Ubi Leasing S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono rappresentate dall'avvocato Augusto Azzini.
Il Gestore dei Servi Elettrici ha presentato un ricorso per chiedere la revocazione della sentenza 121 del 2023 della Seconda sezione del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello di Campli Energy s.r.l. avverso il provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, e di recupero integrale dell’erogato.
La sentenza di cui si chiede la revocazione aveva accolto l’appello della società, annullando il provvedimento impugnato in primo grado, poiché aveva ritenuto che la motivazione di quest’ultimo si fosse fondata sugli atti iniziali di un procedimento penale a carico dei legali rappresentanti della società per una falsa dichiarazione circa la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, senza tener conto dell’esito del processo penale che si era concluso con un’assoluzione.
Inoltre al punto 5.6. la sentenza sottolineava come ulteriore motivo di accoglimento dell’appello, che la mancanza di collegamento tra la cabina di utenza e la cabina nella titolarità dell’operatore di rete non competeva alla società e non poteva pertanto essere ritenuto un elemento che provava il completamento dei lavori dopo la data indicata dalla legge.
Si costituiva in giudizio Campli Energy s.r.l. che si opponeva all’accoglimento dell’istanza di revocazione e riproponeva in ogni caso un motivo di appello risultato assorbito nella sentenza revocanda.
La censura non esaminata nella sentenza riguarda la mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela a distanza di tanti anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto dovendo trovare applicazione l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020 che riguarda anche ai provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore della “novella”, qualora costituiscano oggetto di giudizio pendente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sulla revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.