Teleperformance France vince il giudizio tributario in materia di direttiva madre-figlia
Pubblicato il: 10/31/2023
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito con successo Teleperformance France contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione.
La Teleperformance France S.a., società di diritto francese, è pacificamente il successore nei diritti della SR Marketing Services S.A., che deteneva partecipazioni pari al 70% nella società italiana Promoplan Incentivazione e Promozione Vendite Spa. La società italiana controllata versava, in relazione all’anno 1999, i dividendi alla propria controllante francese e si avvaleva della facoltà di cui all’art. 27 bis, comma III, del Dpr n. 600 del 1973, che consente di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi erogati.
La società percipiente, assoggettata in Francia all’imposta sulle società, proponeva istanza di rimborso al Fisco italiano, invocando il disposto di cui all’art. 10, paragrafo 4, lettera b, della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con Legge 7.1.1992, n. 20, nella parte in cui prevede il diritto per il soggetto residente in uno dei due Stati, il quale riceve la corresponsione dell’ammontare di un dividendo da un soggetto residente dell’altro Stato di ottenere, dall’Amministrazione Finanziaria del Paese in cui ha sede il soggetto che ha distribuito tale cespite, il rimborso del credito d’imposta che sarebbe spettato ad un soggetto residente. L’Agenzia delle Entrate non rispondeva.
Formatosi il silenzio rifiuto (controric., p. 3), la società Teleperformance France lo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso del credito d’imposta in relazione ai dividendi versati dalla propria controllata, dichiarando di essere sottoposta in Francia alle imposte sulle società, e di aver esposto i dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi presentata in Francia. La CTP respingeva il ricorso, osservando che “non essendo stata pagata alcuna imposta né in Italia né in Francia … il dedotto credito d’imposta doveva ritenersi insussistente” (sent. CTR, p. II). La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
Proponeva ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, Teleperformance S.a. La Corte di legittimità accoglieva l’impugnativa, e disponeva la cassazione con rinvio della decisione assunta dalla CTR (Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13845).
Il processo è stato riassunto dalla società innanzi alla CTR dell’Abruzzo, con richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di riconoscimento del credito di imposta, perché è consentita l’applicazione contestuale della Direttiva madre-figlia e della Convenzione Italia-Francia sul contrasto alle doppie imposizioni. L’Amministrazione finanziaria si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso, ribadendo che, nel caso di specie, non si è verificata alcuna doppia imposizione, fermo restando che l’onere di provarne la ricorrenza risulta posto a carico della società, che però non l’ha mai assolto, contravvenendo pertanto alle prescrizioni di cui all’art. 2697 cod. civ. L’Agenzia delle Entrate sottolineava pure che sulle somme oggetto di causa non era stata applicata alcuna imposizione, né in Italia, né in Francia, ed il diniego di rimborso doveva perciò considerarsi legittimo. La CTR accoglieva l’istanza di rimborso proposta dalla società francese.
Ha introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR in sede di giudizio di rinvio, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società. La ricorrente ha pure depositato memoria.
La Cassazione rigetta il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese processuali, e le liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.