Accolto il ricorso di Tricolore S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 11/3/2023
Nella vertenza, Tricolore S.r.l. è assistita dagli avvocati Angelo Stefanori e Gianluca Antonio Francesco Ferri.
A seguito di una verifica fiscale avviata il 29 settembre 2010, l’Agenzia delle entrate notificò a Tricolore s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali recuperava l’Ires non versata dalla società negli anni 2005, 2006 e 2009, oltre ad irrogare sanzioni.
Gli avvisi di accertamento furono impugnati da Tricolore innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, riuniti i ricorsi, li accolse, sul rilievo del fatto che l’Amministrazione non aveva rispettato il termine minimo di sessanta giorni fra la notifica del processo verbale e quella dell’atto impositivo. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto con gravame incidentale della società contribuente, venne accolto.
I giudici regionali ritennero anzitutto sussistente il requisito d’urgenza che legittimava l’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio. Quindi, circa il merito della pretesa erariale, osservarono che la cessione della partecipazione totalitaria in Volare Group – effettuata dalla contribuente ad una società già di nazionalità spagnola, ed iscritta ad hoc nel registro delle imprese di Milano – aveva consentito in modo surrettizio la realizzazione di una minusvalenza da dedursi in dichiarazione, in violazione del divieto dell'abuso del diritto.
Infatti, posto che la partecipazione, essendo frutto di un investimento in una società in decozione, avrebbe dovuto essere qualificata come immobilizzazione finanziaria, la relativa cessione, avvenuta qualche giorno prima del termine di dodici mesi previsto dall'art. 87 TUIR, era chiaramente finalizzata a scongiurare l’indeducibilità della minusvalenza da realizzo di euro 19.990.000,00, che Tricolore aveva invece potuto utilizzare negli esercizi successivi.
La sentenza d’appello è stata impugnata dalla società contribuente con ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Amministrazione ha depositato controricorso e il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi tre motivi, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di appello.