Respinto il ricorso di Papalini S.p.A. per l'affidamento dei servizi di supporto al personale infermieristico
Pubblicato il: 11/9/2023
Nella vertenza, Papalini S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; ASST Santi Paolo e Carlo è assistita dagli avvocati Marco Saverio Montanari e Donato Vigezzi; Markas S.r.l. è difesa dall'avvocato Pietro Adami.
Con il ricorso in esame, notificato il 16 giugno 2023, la società Papalini S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1225/2023 del 23 maggio 2023 con la quale il Tar Lombardia, Milano, sez. I, ha respinto il ricorso n. R.G. 837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società esponente avverso la delibera n. 751 del 25 marzo 2022 con la quale l’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM i lotti nn. 1 e 2 della procedura aperta per l’affidamento dei servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) e ai vari reparti dell’ASST Melegnano e Martesana (lotto 2), nonché avverso (con i motivi aggiunti presentati il 12 luglio 2022) il verbale del RUP del 23 giugno del 2022 con cui la ASST ha confermato la congruità dell’offerta presentata dal RTI Markas S.r.l. e Consorzio Stabile HCM nei lotti nn. 1 e 2.
Il ricorso in appello qui in trattazione, rubricato al n. 5252/2023 R.G., ha ad oggetto in particolare l’appalto per il lotto 1, concernente i servizi ospedalieri di supporto al personale infermieristico occorrente ai vari reparti dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (lotto 1) per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo di ulteriori 24 mesi e proroga di 6 mesi, del valore complessivo di euro 8.814.821,94 per il lotto 1, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ripartizione del punteggio in 70 punti per l’offerta tecnica e in 30 punti per l’offerta economica.
Con il ricorso introduttivo la società Papalini ha impugnato dinanzi al Tar Lombardia l’aggiudicazione e gli altri atti della procedura. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 maggio 2022 la ricorrente ha dedotto ulteriori motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello.