Il Comune di Busto Arsizio vince il contenzioso amministrativo avanzato da Fibra S.r.l.
Pubblicato il: 11/11/2023
Nel contenzioso, Fibra S.r.l. è assistita dagli avvocati Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati; il Comune di Busto Arsizio è difeso dall'avvocato Maria Antonietta Carra.
Fibra S.r.l. già A.N.M.A.D.A. S.r.l. ha avanzato ricorso per l'annullamento della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 11 settembre 2021 n. 1990, che ha respinto il ricorso n. 711/2014 R.G. proposto: per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Busto Arsizio: della deliberazione 18 dicembre 2012 n.139, pubblicata in data imprecisata, con la quale il Consiglio comunale ha adottato il piano di governo del territorio – PGT; della deliberazione 20 giugno 2013 n.59, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione il giorno 18 dicembre 2013, con la quale lo stesso Consiglio ha approvato le controdeduzioni ed approvato il PGT.
La società ricorrente appellante è proprietaria in Comune di Busto Arsizio di due distinti complessi di immobili. In questa sua qualità, ha impugnato le delibere di cui meglio in epigrafe (doc. ti 4 e 5 Comune), con le quali il Comune ha rispettivamente adottato e approvato il proprio piano di governo del territorio- PGT, nella parte in cui a suo avviso la pregiudicano.
In questo giudizio di appello, viene in questione soltanto il regime urbanistico impresso dal PGT in questione al secondo dei due complessi di immobili, ovvero alle aree libere, che nel loro insieme sono state destinate al completamento del cd. Progetto Parco Busto 2000, ovvero all’ampliamento di un parco pubblico in corso di realizzazione, e come tali sono state incluse nell’Ambito di trasformazione n.6- Busto Nord.
Il PGT impugnato prevede, in sintesi, che questo parco pubblico si debba realizzare mediante il noto meccanismo della perequazione: i privati proprietari delle aree interessate, qualora si determinino a cederle volontariamente al Comune, ricevono in cambio non una somma di danaro, ma un certo numero di diritti edificatori, espressi in metri cubi edificabili per metro quadro di terreno ceduto, diritti che possono esercitare direttamente, costruendo su altre zone del territorio comunale a tal fine individuate dallo stesso piano, ovvero possono cedere a terzi, ricavandone il controvalore economico.
Il T.a.r. con la sentenza meglio indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dalla società contro le delibere di piano in questione, ritenendole in sintesi estrema corrette e congrue.
Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, come si è detto limitatamente ai capi e punti relativi all’inclusione delle proprie aree libere nel Parco Busto Nord, con appello che contiene cinque motivi più un sesto di riproposizione della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.10326/2021), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante Fibra S.r.l. a rifondere al Comune di Busto Arsizio, intimato appellato, le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.200 (cinquemiladuecento/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.