Respinto il ricorso di Alstom Ferroviaria per l'affidamento dei lavori delle stazioni di Genzano e di Avigliano Città
Pubblicato il: 11/11/2023
Nella vertenza, Alstom Ferroviaria S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maurizio Mengassini e Sergio Massimiliano Sambri; Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è difesa dall'avvocato Michele Di Donna.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Alstom Ferroviaria s.p.a. impugnava il bando ed la documentazione costituente la lex specialis della procedura di gara indetta dalle Ferrovie Appulo Lucane – F.A.L. s.r.l. avente ad oggetto ‘l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento del piano del ferro delle stazioni di Genzano e di Avigliano Citta, del potenziamento tecnologico in ACC-M con realizzazione del posto centrale ACC-M di Potenza Scalo, posti periferici ACC delle stazioni di Avigliano Città e Cenzano e realizzazione di nuovo CTC e SCMT’.
Con istanza del 22.1.2022, la Alstom Ferroviaria s.p.a. rilevava la mancanza tra i documenti di gara dello schema di convenzione e dello schema dell’offerta, e chiedeva il chiarimento se potevano essere inviati ‘i computi metrici estimativi dei lavori in formato editabili (excel) con l’indicazione della categoria di lavoro per ciascuna voce di computo’, evidenziando il ‘poco tempo disponibile per produrre l’offerta economica’.
La Almston Ferroviaria s.p.a. denunciava con ricorso di non aver potuto partecipare alla gara per l’impossibilità di formulare l’offerta, in quanto, a causa della complessità dell’appalto e della mancanza tra i documenti di gara dello schema di convenzione e dello schema di offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto prevedere, per la presentazione delle offerte, quantomeno il termine minimo di 35 giorni dalla pubblicazione del bando, previsto per le procedure aperte dall’art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016, non potendo nella specie essere applicato il comma 3 dello stesso art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.
Il T.A.R. per la Basilicata, con la sentenza n. 852 del 2022, respingeva il ricorso, sostenendo che le censure dedotte non provavano l’impedimento di partecipare alla procedura aperta per cui era causa e/o l’impossibilità di formulazione dell’offerta. Secondo il Collegio di prima istanza, il ricorrente non aveva dimostrato che il contestato termine per la presentazione delle offerte del 12.12.2022, anziché quello ordinario ex art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (di 35 giorni) del 21.12.2022, aveva impedito la congrua formulazione dell’offerta economica.
Alstom Ferroviaria s.p.a. ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.