Respinto il ricorso di Regione Friuli Venezia Giulia per i criteri di accesso al profilo professionale di educatore socio-pedagogico
Pubblicato il: 11/11/2023
Nel contenzioso, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri; Associazione Pedagogisti Educatori Italiani è affiancata dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Barbara Maurino.
Con la sentenza n. 00565/2022 il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 1213 del 26 agosto 2022 e del suo allegato A, con cui la Regione ha previsto che, in via eccezionale e per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2023), anche operatori non laureati (o laureati con titoli diversi dalla laurea L19) potessero accedere al profilo professionale e alle mansioni proprie dell’educatore professionale socio-pedagogico.
Il tribunale – respinte le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell’Associazione ricorrente sollevate dalla Regione - ha accolto l’impugnativa, ritenendo che la disciplina regionale fosse in deroga rispetto alla normativa statale vigente e perciò “al di fuori del perimetro di competenza regionale in materia”, dovendo questa operare “nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato”.
Ha poi escluso che tale conclusione potesse essere contraddetta dalla circostanza che la disciplina regionale avesse carattere eccezionale e meramente temporaneo e che fosse prevista per fronteggiare una situazione solo contingente a carattere regionale.
Accolto perciò il primo motivo di ricorso, il tribunale ha dichiarato assorbito il secondo, senza pronunciarsi sul terzo, ed ha annullato il provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto appello con tre motivi, ribadendo inoltre le contestazioni mosse ai due motivi del ricorso non esaminati in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.