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Respinto il ricorso di Green Network S.p.A. contro AGCM e Associazione Codici


Pubblicato il: 11/13/2023

Nella vertenza, Green Network S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini; Associazione Codici è assistita dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli.

Ad esito di procedimento istruttorio (n. PS9834) avviato in data 15 aprile 2015 a seguito di segnalazioni pervenute da parte di consumatori, loro associazioni rappresentative ed imprese concorrenti, con provvedimento adottato all’adunanza dell’11 novembre 2015 recante n. prot. n. 0070839, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la Green Network Luce & Gas S.r.l., società operante nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni, avrebbe posto in essere pratiche commerciali “scorrette”, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24, 25, lett. d), e 26, lett. f), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha, altresì accertato che la Green Network Luce & Gas S.r.l. avrebbe tenuto una condotta violativa degli artt. 49, comma 1, lett. h), 51, comma 6, 52, comma 2, lett. c), e 54 del medesimo Codice del Consumo concludendo, dopo la data del 13 giugno 2014 di entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2014 contratti a distanza e fuori dai locali commerciali senza l’osservanza dei requisiti di forma prescritti dalla legge.

Ha, quindi, irrogato a Green Network Luce & Gas S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 180.000 in riferimento alla pratica commerciale descritta al punto a), di € 60.000 in riferimento alla pratica commerciale descritta al punto b) e di € 100.000 con riferimento alle condotte descritte al punto c), vietando altresì l’ulteriore continuazione delle medesime condotte.

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma Green Network Luce & Gas S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento. In subordine ha, poi, chiesto la riduzione della sanzione irrogata.

Ad esito del giudizio di primo grado il T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha quindi respinto il ricorso come integrato da motivi aggiunti.

Con ricorso notificato il 22 dicembre 2020 e depositato il 2 gennaio 2021 Green Network S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Green Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’appellata A.G.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre gli accessori di legge se dovuti.