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Estinto il giudizio tra MISE e Trivenet per i servizi di connessione internet e fonia


Pubblicato il: 11/13/2023

Nella vertenza, Trivenet S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Cugia di Sant'Orsola.

Trivenet S.r.l. è un operatore di comunicazioni ed è proprietaria di una infrastruttura di rete mediante la quale offre a clienti “business” i propri servizi di connessione internet e fonia.

Con la nota prot. n. 36490 del 29 maggio 2018, il MISE ha accertato a carico della società l’obbligo di pagamento dell’importo di euro 147.430, quale contributo per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio.

Trivenet ha impugnato avanti il Tar Lazio tale provvedimento, deducendo, tra l’altro, che la maggiorazione del contributo effettuata dal MISE non avrebbe avuto alcun fondamento normativo, poiché il combinato disposto dell’art. 35, comma 2, e dell’art. 5 dell’Allegato 10 al d.lgs. n. 259/2003 non fa riferimento al criterio della doppia polarizzazione, ma esclusivamente a quelli della larghezza della banda occupata dal segnale trasmesso e della frequenza utilizzata dal segnale medesimo, che è ripartita in quattro fasce.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati “limitatamente alla parte in cui pretendono il pagamento di somme maggiorate per le frequenze richieste e assegnate a Trivenet e da essa utilizzate con la tecnica della doppia polarizzazione. Dall’annullamento degli atti in parte qua, discende l’obbligo del MISE di provvedere al calcolo e alla restituzione delle somme ricevute, anche in relazione ad anni passati, in esecuzione dei provvedimenti impugnati ed eccedenti quanto legittimamente dovuto dall’operatore ricorrente”.

Con atto depositato in data 24 ottobre 2023, il Ministero appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello, in ragione del fatto che “dopo la proposizione del presente gravame, sono state decise analoghe cause in materia di cd. doppia polarizzazione, in senso sfavorevole all’Amministrazione appellante, con le sentenze nn.10702/22 e 10593/22; pertanto, è venuto meno l’interesse alla decisione del presente appello, atteso l’esito sfavorevole delle precedenti cause”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’estinzione del giudizio di appello per rinuncia e compensa le spese di lite.