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Respinto il ricorso di Wind Tre per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nel Comune di Calvi


Pubblicato il: 11/14/2023

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Calvi è difeso dall'avvocato Maria Di Paolo.

Con l’appello in epigrafe la società WIND TRE S.p.A (già WIND Telecomunicazioni S.p.a) chiede la riforma della sentenza del Tar Umbria, sezione prima, n. 335 del 17 giugno 2019 che ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune di Calvi dell’Umbria con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2016 e tutti gli atti presupposti connessi e/o conseguenziali, ivi inclusa la nota prot. 5159 del 12 luglio 2016.

Il TAR adito dichiarava irricevibile il ricorso, rilevando che la ricorrente aveva acquisito conoscenza della delibera impugnata con la nota del 24 maggio 2016, trasmessa a mezzo pec in data 25 maggio 2016, con cui l’Amministrazione comunale aveva comunicato l’approvazione del nuovo Regolamento e invitato la società a presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione. Osservava, altresì, il giudice di primo grado che la nota del 24 maggio 2016 ha un contenuto identico al successivo sollecito del 12 luglio 2016, impugnato dalla ricorrente.

WIND Tre S.p.a. lamenta l’erroneità della sentenza sopra indicata che ha individuato quale dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione nella comunicazione della nota del 24 maggio 2016, anziché in quella successiva del 12 luglio 2016.

Nel merito, l’appellante ripropone le censure di primo grado non esaminate dal TAR.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento a favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, se dovuti.